venerdì 16 febbraio 2007

MATERNITÀ, PATERNITÀ, CURA DEI FIGLI

MATERNITÀ, PATERNITÀ, CURA DEI FIGLI

(art.37 Cost. , T.U. 151/2001)

La tutela della maternità è riconosciuta come principio fondamentale dalla Costituzione (art.37) e si è sviluppata attraverso l’emanazione di leggi il cui contenuto è stato ispirato via via a maggiore attenzione alla molteplicità di esigenze che ruotano intorno all’esercizio di questo delicatissimo ruolo, e alla sua compatibilità con l’attività professionale. La conciliazione tra vita familiare e vita professionale è riconosciuto come diritto fondamentale anche dalla Carta europea dei diritti fondamentali approvata a Nizza nel 2000.

Accanto alla tutela della maternità, e al riconoscimento di alcuni diritti di paternità, si è sviluppata la tutela del lavoro del lavoro di cura, nei confronti dei figli e di altri familiari. Recentemente è stato approvato in Italia un Testo unico in materia che sostituisce la legislazione precedente.

Fra le novità introdotte va ricordato che per sostituire le lavoratrici o i lavoratori in congedo, sia obbligatorio sia facoltativo, si può assumere altro personale con lavoro a termine oppure temporaneo, e che nelle imprese con meno di 20 dipendenti il datore di lavoro può ottenere vantaggi sul costo del lavoro tramite sgravi contributivi (art 4 TU).

• Congedo obbligatorio e flessibile di maternità (art.16-20 TU)

Come lavoratrice subordinata hai diritto – e devi – astenerti dal lavoro per cinque mesi e puoi scegliere se:

- Usare il congedo 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto.

- Oppure 1 mese prima e 4 mesi dopo, a condizione che quest’ultima scelta non sia dannosa per la tua salute o quella del bambino. In questo caso devi farti fare un certificato dal medico della ASL e dal medico competente sul luogo di lavoro.

In tale periodo hai diritto a percepire l’80% della retribuzione.

Occorre presentare il certificato che attesta la gravidanza prima dell’inizio del congedo.

• Congedo obbligatorio anticipato (art.17 T.U.)

Se ti trovi in particolari condizioni di salute che rendono la gravidanza a rischio, oppure se è il tuo ambiente di lavoro che rende la gravidanza a rischio, segnala la situazione all’Ispettorato del lavoro che potrà disporre il congedo anticipato.

• Parto prematuro (art.16 T.U.)

Se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, hai diritto a: - recuperare i giorni non goduti prima del parto nel periodo di astensione obbligatoria successivo al parto, in modo da conservare il diritto al periodo complessivo;

- entro 30 giorni dalla nascita occorre presentare il certificato di assistenza al parto

• Interruzione di gravidanza (art.19 T.U.)

L’interruzione spontanea o volontaria di gravidanza è equiparata alla malattia.

Puoi quindi astenerti dal lavoro secondo quanto indicato dal certificato medico, e hai diritto alla indennità di malattia. (vedi anche sessualità e procreazione).

• Congedo di paternità (art.28 T.U.)

Anche il padre, se è un lavoratore subordinato, ha diritto al congedo dal lavoro, e alla relativa indennità economica, nei primi tre mesi dalla nascita del bambino nei seguenti casi:

- morte o grave infermità della madre;

- abbandono del figlio da parte della madre;

- affidamento esclusivo del figlio al padre con provvedimento giudiziale.

• Riposi giornalieri (art.39 – 40 – 41 T.U.)

Come madre hai diritto a permessi giornalieri retribuiti per due ore (1+1) al giorno, che si riduce a una se l’orario di lavoro è inferiore a sei ore giornaliere, durante tutto il primo anno di vita del bambino/a

I permessi spettano anche al padre nei seguenti casi:

- in alternativa alla madre se è lavoratrice dipendente che ha deciso di non utilizzarli;

- se il figlio è affidato esclusivamente al padre;

- se la madre non è lavoratrice subordinata;

- se la madre è deceduta o gravemente inferma.

In caso di parto plurimo il permesso è raddoppiato. Le ore aggiuntive (2 oppure 1 a seconda dell’orario di lavoro) possono essere riconosciute sia alla madre sia al padre, che può utilizzarle anche mentre la madre è in assenza facoltativa o in congedo. I genitori possono anche ripartire secondo le loro esigenze l’utilizzazione dei permessi.

• Congedo parentale fino al compimento degli otto anni di età dei figli (art.32 T.U.)

Si tratta di un diritto all’astensione dal lavoro che, sostituendo il regime di astensione obbligatoria, spetta sia alla madre che al padre, anche se l’altro genitore non ne abbia diritto (per es. perché non lavora), nei primi otto anni di vita del bambino/a, e per ciascun figlio/a.

Ha la funzione di permettere la condivisione del lavoro di cura dei figli fra i due genitori, incoraggiando anche i padri ad esercitare questo diritto.

La durata complessiva è di 10 mesi, ma si prolunga fino a 11 mesi se ilpadre lavoratore esercita il diritto ad astenersi per un periodo non inferiore a 3 mesi, e anche la durata massima per lui, in questo caso è di 7 mesi anziché di 6.

.Per la madre

Se sei lavoratrice subordinata puoi chiederlo non appena trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo continuativo oppure frazionato:

a) non superiore a 6 mesi, sapendo che anche il padre ha diritto ad un periodo di astensione fino a 4 mesi, oppure fino a 5 mesi in caso che il padre usi il congedo per almeno 3 mesi

b) fino a 10 mesi se sei l’unico genitore ad utilizzare il permesso quando:

1) il padre è deceduto, oppure ha abbandonato il figlio/a

2) sei l’unico genitore cui è stato affidato il figlio/a con provvedimento formale.

Non è necessario essere regolarmente coniugata o convivente

.Per il padre

Se è lavoratore subordinato può richiedere il congedo, anche se la madre non è lavoratrice subordinata decorso il periodo di astensione obbligatoria, ove ne abbia diritto, oppure dopo la nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato:

- non superiore a sei mesi;

- se viene richiesto per almeno tre mesi, la durata massima si prolunga fino a

sette mesi, con conseguente prolungamento della durata massima complessiva

- per 10 mesi se è l’unico genitore (negli stessi casi visti sopra).

.Condivisione

I genitori possono usufruire anche contemporaneamente dei congedi parentali, entro il limite massimo consentito. Il diritto al congedo non è tuttavia rinunciabile a favore di altri soggetti, neppure dell’altro genitore, almeno per quanto riguarda il diritto all’indennità economica corrisposta dall’INPS, poiché mette a rischio la finalità di condivisione che la legge vuole assicurare, per impedire che siano solo le donne a svolgere la funzione familiare.

.Requisiti

Per usufruire dei congedi parentali occorre preavvisare il datore di lavoro comunque almeno 15 gg. prima ed avanzare la domanda al competente ufficio dell’INPS, o di altri enti previdenziali.

.Regime economico

L’indennità è pari al 30 % della retribuzione fino al compimento dei 3 anni del bambino per un periodo massimo complessivo per entrambi i genitori pari a sei mesi.

Nel restante periodo il trattamento economico è uguale al precedente solo in caso di reddito individuale inferiore a determinati limiti.

I periodi di congedo parentale valgono per la maturazione dell’anzianità di servizio, ma non per la maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Sono coperti da contribuzione figurativa integrabile volontariamente. Puoi inoltre richiedere l’anticipazione di una parte del trattamento di fine rapporto (art. 5T.U.).

Nel settore pubblico sono previsti diversi, e più favorevoli, trattamenti retributivi.

E’ comunque consentito che i contratti collettivi prevedano regimi retributivi più favorevoli, che non incidono però sulle condizioni per ottenere il pagamento dell’indennità da parte dell’INPS, o di altri enti previdenziali.

• Diritto al rientro

Al termine dell’astensione obbligatoria la lavoratrice madre (e nel caso il padre) ha diritto:

- a rientrare nella stessa sede di lavoro, oppure in altra purchè situata nello stesso comune, e di restarvi fino al compimento di 1 anno di età del bambino;

- a svolgere le stesse mansioni che svolgeva in precedenza oppure altre, purchè professionalmente equivalenti a quelle svolte da ultimo prima dell’astensione.

Lo stesso diritto di ritornare nello stesso posto di lavoro e nelle stesse mansioni è previsto al termine dei congedi parentali.

.Congedi per la malattia del figlio inferiore ad otto anni (art. 47 T.U.)

Oltre al congedo parentale, la madre, o il padre, hanno diritto - ad assentarsi dal lavoro alternativamente in caso di malattia del figlio/a di età non superiore a tre anni;

- a permessi non superiore a cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, da utilizzare alternativamente, se il figlio ha fra 3 e 8 anni;

- se la malattia dà luogo al ricovero ospedaliero durante le ferie dei genitori, queste vengono sospese.

Requisiti

Occorre presentare:

- una dichiarazione al datore di lavoro che attesta che l’altro genitore non utilizza contemporaneamente a te i congedi per lo stesso motivo;

- il certificato medico del SSN (o convenzionato) che attesta la malattia del figlio.

.Adozioni e affidamenti (art.36 T.U.)

In caso di adozione o di affidamento la legge prevede il diritto al congedo obbligatorio di maternità, e a quello di paternità, nei casi consentiti, al momento dell’entrata del figlio/a nel nucleo familiare. Inoltre riconosce il diritto ai congedi parentali, nel modo seguente:

- Fino ai sei anni di età del bambino/a si ha diritto a ricevere l’indennità pari al 30%, prevista per il congedo parentale, salvi trattamenti migliorativi.

- Se il bambino/a ha un’età fra 6 e 12 anni, il diritto ai congedi parentali retribuiti può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso nel nucleo familiare.

A tali diritti si aggiungono quelli del congedo per malattia e al riposo giornaliero.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai casi di adozioni e affidamenti internazionali, salvo che la possibilità di utilizzare il congedo obbligatorio è riconosciuto fino alla maggiore età dell’adottato/a (affidato/a).

• Divieto di licenziamento e dimissioni (artt. 54,55,56 T.U.)

Il divieto di licenziamento è previsto dal momento di inizio della gravidanza (o dall’inizio del congedo per paternità, o dall’entrata del figlio/a adottato o affidato nel nucleo familiare) e fino al compimento di 1 anno di età del bambino.

Il divieto è operante anche se:

- al momento del licenziamento non eri al corrente della gravidanza;

- sei lavoratrice in prova, se puoi dimostrare che è stato proprio per questo motivo che sei stata licenziata;

- in caso di richiesta e utilizzazione di congedo parentale e per malattia del bambino;

- nei confronti delle procedure di mobilità a seguito di licenziamento collettivo.

In questi casi, il licenziamento è nullo e puoi rivolgerti ad un rappresentante sindacale, alla Consigliera di Parità, oppure ad un legale per tutelare il tuo diritto a ripristinare il rapporto di lavoro.

In caso di dimissioni volontarie, se sono state presentate durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, hai diritto: alle stesse indennità che sarebbero spettate se fosse stata licenziata

Gli stessi diritti sono riconosciuti al padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità (v. sopra) nonché in caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del bambino nel nucleo familiare.

Le dimissioni presentate quando è previsto il divieto di licenziamento devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro. Se hai presentato le dimissioni, perché costretta, non devi convalidarle e in tal modo saranno prive di effetto.

• Divieto di lavoro notturno

• Tutela della salute della lavoratrice (art. 6,7 T.U.)

- Oltre l’ordinaria assistenza ospedaliera e sanitaria a carico del SSN, come lavoratrice puoi fruire, durante la gravidanza, presso le strutture pubbliche e private accreditate, l’esenzione dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria, oltre che per le visite ginecologiche periodiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale (D. Lgs. n. 124/98).

- Sono vietati, nel periodo della gravidanza, i lavori particolarmente faticosi, come il trasporto e il sollevamento pesi, nonchè i lavori pericolosi, insalubri o esposti ad agenti nocivi. Per il periodo del divieto dovrai essere spostata ad altre mansioni. Occorre presentare al datore di lavoro il certificato di gravidanza.

- Lo spostamento ad altre mansioni è previsto anche in caso di ambiente o di lavoro dannoso, sia durante la gravidanza sia fino a 7 mesi dopo il parto, con accertamento dell’Ispettorato del lavoro, a cui devi quindi rivolgerti. In caso di adibizione a mansioni inferiori hai diritto di conservare il tuo trattamento retributivo; in caso di adibizione a mansioni superiori avrai diritto al corrispondente trattamento

- E’ vietato adibire le donne che allattano a lavori che comportano il rischio di contaminazioni.

• Diritto alla riservatezza della lavoratrice madre (L. 675/96)

Oltre al divieto di sottoporre le donne a test di gravidanza in fase di assunzione (vedi alla voce discriminazione) e al divieto di assumere informazioni su aspetti che non riguardano il lavoro, vi sono altri casi in cui si prevede una tutela della riservatezza La legge sulla tutela della privacy riguarda anche il certificato di assistenza al parto, che deve essere trasmesso al datore di lavoro per godere di vari diritti connessi alla maternità

- Se vuoi puoi far cancellare dal certificato i dati personali riservati (collegati al tuo stato di salute, al tipo di parto etc.) tranne la data di nascita di tuo figlio/a e le tue generalità.

- Puoi anche evitare di esibire al datore di lavoro lo stato di famiglia, sostituendolo con una dichiarazione di responsabilità con firma autenticata da cui risulti la nascita del figlio/a ed il legame di figliolanza tra lui/lei e te.

- In caso di corresponsione degli assegni familiari, anche l’INPS è tenuta al rispetto della legge sulla privacy, e conseguentemente dovrà raccogliere, registrare e conservare o trattare solo i dati strettamente necessari alle finalità di interesse

pubblico perseguite con la concessione degli assegni. Altri vincoli sono previsti allo scopo di garantire il più possibile la riservatezza delle personecoinvolte.

• Altre lavoratrici

La diffusione di contratti di lavoro diversi da quello a tempo pieno e a durata indeterminata, come il contratto a termine, il contratto di formazione e lavoro, il lavoro interinale, l’apprendistato, il tirocinio, oltre alle figure più tradizionali del lavoro a domicilio e del lavoro domestico, a cui si aggiungono sempre più numerose le lavoratrici con contratto di lavoro coordinato e continuativo, le lavoratrici nel settore dell’agricoltura, le lavoratrici autonome e libere professioniste, nonché la situazione in cui può trovarsi chi il lavoro non ce l’ha più, sono considerate dal punto di vista della tutela della maternità in modo da garantire quanto meno il trattamento corrispondente al periodo di congedo di maternità secondo regole simili a quelle delle lavoratrici subordinate. Regole particolari sono comunque previste per ciò che attiene il regime delle indennità, secondo le disposizioni del T.U.

In alcuni casi la tutela non si applica interamente, oppure richiede particolari condizioni. Si illustrano alcuni casi:

• Lavoratrici che non hanno un rapporto di lavoro in corso (art.24 T.U.)

In caso di risoluzione, anche per scadenza del termine del contratto, o sospensione dal lavoro, e in caso di disoccupazione è riconosciuto il diritto al congedo per maternità per tutta la durata quando:

- Al momento della risoluzione o della scadenza la lavoratrice sia già in congedo.

- Oppure quando non siano decorsi più di 60 giorni tra la fine del lavoro e l’inizio della gravidanza (senza tener conto di congedi parentali, congedi per precedenti maternità, di assenze per malattia, per assenze fruite per assistere minori in affidamento).

Se sono decorsi oltre 60 giorni vi sono altri diritti appositamente previsti (art.24 T.U.).

.Lavoratrici autonome (art. 66 T.U.)

Se rientri nelle categorie delle lavoratrici autonome, lavoratrici artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, mezzadre o imprenditrici agricole hai diritto all’indennità durante il periodo di gravidanza – 2 mesi – e per il periodo successivo al parto – 3 mesi - e ai congedi parentali, per i figli nati dopo il 1 gennaio 2000, per tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

.Libere professioniste (art. 70 T.U.)

Se sei una libera professionista hai diritto, a condizione di essere iscritta ad una Cassa di previdenza e assistenza prevista dal T.U., in caso di nascita di un figlio/a,adozione o affidamento di un bambino/a se di età non superiore a 6 anni:

- all’indennità di maternità per due mesi prima e tre mesi dopo il parto, calcolata nell’80% sui 5/12 del reddito percepito e denunciato a fini fiscali;

- non è obbligatoria l’astensione effettiva dal lavoro, per la salvaguardia della continuità del reddito complessivo.

L’indennità viene corrisposta anche se in misura ridotta, in caso di interruzione della gravidanza.

.Lavoratrici coordinate e continuative, lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili o impegnate in progetti formativi (art. 64, 65 T.U.)

Se sei una lavoratrice con un contratto che rientra in tali categorie, anche se non sei iscritta a forme obbligatorie di assistenza e previdenza, hai diritto:

- all’indennità per il periodo di assenza obbligatoria per maternità;

- al termine del congedo, le lavoratrici LSU hanno inoltre diritto a partecipare alle attività ancora in corso.

Particolari disposizioni sono previste per la tutela della maternità delle lavoratrici reclutate nella polizia o nell’esercito